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In Italia il diritto d'autore
e' regolato dalla legge 633 del 1941, modificata a piu' riprese
per includere anche i programmi software nella lista delle "opere
dell'ingegno" tutelate contro le possibili violazioni del
"copyright".
Il 23 dicembre 1992 il decreto
legislativo 518/92 ha introdotto una prima modifica alla legge
633/41. Anziche' estendere ai programmi le stesse regole valide
per le altre opere dell'ingegno, il decreto ha riservato al
software un trattamento particolare, che punisce i "pirati
di programmi" in maniera molto piu' dura di quanto non si
faccia con i pirati di musica o di libri. Dietro questo "trattamento
speciale", riservato unicamente alla copia del software,
molti esperti di informatica e giuristi hanno individuato le
pressioni esercitate dalle grandi case produttrici di software
per far approvare, a tutela dei loro interessi, una legge particolarmente
punitiva contro la copia dei programmi per elaboratore. In merito
alle pressioni esercitate dalla lobby del software per l'approvazione
del decreto 518/92 si sono espressi anche Renzo Ristuccia e Vincenzo
Zeno Zencovich, in un testo dal titolo "Il software nella
dottrina, nella giurisprudenza e nel D.LGS. 518/92", edito
dalla Cedam di Padova nel 1993. In questo testo si legge come
la rapidita' di approvazione del decreto " ... fa ritenere
che sicuramente il testo del decreto legislativo fosse da tempo
pronto e che attraverso la delega al governo si
sia tagliato corto al dibattito parlamentare, evitando persino
il parere delle Commissioni competenti, non previsto dalla legge
delega. Il metodo e' certamente singolare e discutibile anche
sotto altri profili. (...) Il
decreto chiude per l'Italia un dibattito ventennale sulla tutela
giuridica dei programmi per elaboratore elettronico. E' stato
un dibattito condotto con toni insolitamente accesi e che ha
visto gli operatori del diritto
anteporre, forse piu' del lecito, gli interessi di una categoria
imprenditoriale all'analisi razionale degli strumenti giuridici
utilizzabili. "
Lo "strumento punitivo"
nascosto tra le righe del decreto legislativo 518/92 e' l'aggiunta
di un piccolo articolo, il 171 bis, un articolo modificato il
26 luglio del 2000 in senso ancor piu' repressivo, senza che
in Parlamento o sui mezzi di informazione ci sia stato un dibattito
serio su una questione cosi' delicata come la copia personale
del software. Prima della modifica del luglio scorso, l'articolo
171 bis recitava testualmente che:
"Chiunque abusivamente
duplica A FINI DI LUCRO programmi per elaboratore, o, ai medesimi
fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie
non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo
commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi, e'
soggetto alla pena della RECLUSIONE da TRE MESI a TRE ANNI e
della MULTA da L. 500.000 a L. 6.000.000."
In base all'articolo 171bis,
ad esempio, Giovanni Pugliese, segretario dell'associazione pacifista
PeaceLink, e' stato processato come "importatore, venditore
e distributore di programmi a scopo commerciale" per la
semplice presenza nel suo computer di una copia (gia' installata)
del programma Word 6 di Microsoft, evidentemente adibita ad uso
personale e dell'associazione. Al termine di un iter giudiziario
iniziato nel 1994 e
terminato nel 2000, Giovanni Pugliese e' stato dichiarato innocente.
Per presunte violazioni (peraltro mai dimostrate) dell'articolo
171 bis, nel maggio 1994 centinaia di nodi della telematica sociale
italiana sono stati oscurati, con una inutile catena di sequestri
e processi (la piu' grande operazione di polizia informatica
della storia dell'umanita') che si e' conclusa con un nulla di
fatto e ha avuto solamente un effetto intimidatorio contro la
copia ad uso personale del software. Tutti i dettagli di questa
"spedizione punitiva" contro la telematica sociale
di base sono contenuti nel libro "Italian Crackdown",
disponibile in libreria e anche in rete, all'indirizzo www.apogeonline.com/openpress.
Aggrappandosi all'articolo 171 bis si e' cercato di dimostrare
il "fine di
lucro" insito nella copia ad uso personale dei programmi,
per molti versi analoga alla copia di musica ad uso personale
(pratica sociale ormai accettata e diffusa).
In seguito all'approvazione
delle prime modifiche alla legge 633/41, alcuni magistrati piu'
illuminati hanno fatto le necessarie distinzioni tra copia ad
uso personale e commercio su larga scala di software pirata,
tra "scopo di lucro" e semplice profitto. Le nuove
modifiche alla legge sul diritto d'autore sono nate proprio per
contrastare questo orientamento giurisprudenziale.
La piu' famosa di queste
sentenze e' quella del 26 novembre 1996, emessa dalla pretura
circondariale di Cagliari: copiare software non e' reato, almeno
per quanto riguarda il caso esaminato dal giudice Massimo Deplano.
Nella sentenza si legge che
" La duplicazione e la detenzione acquistano rilievo penale
in tanto in quanto siano finalizzate rispettivamente al lucro
ed alla commercializzazione. Tali condotte sono pertanto sanzionate
solo se sorrette dal dolo specifico indicato. In particolare
deve ritenersi che, di per se, la duplicazione del programma
non solo non assurge in alcun modo a fatto penalmente rilevante,
ma e' senza dubbio consentita dalla normativa attuale in tema
di diritto d'autore".
Deplano sostiene questa affermazione
con argomenti ben precisi: "Cio' si ricava (...) dall'articolo
68 della L. 633/1941 che permette, ed anzi indica come libera
la riproduzione di singole opere o loro parti per uso
personale dei lettori (rectius fruitori) con il limite del divieto
di spaccio al pubblico di tali beni onde logicamente evitare
la lesione dei diritti di utilizzazione economica spettanti al
titolare del diritto sull'opera. Si puo' pertanto escludere che
violi la fattispecie citata il soggetto, pubblico o privato che
detenga per utilizzarla una copia
abusivamente duplicata del programma. L'elemento che rende invece
penalmente illecita la duplicazione e' dato dal fine di lucro,
dalla volonta' diretta specificamente a lucrare dalla riproduzione.
Deve infatti
garantirsi al titolare dei diritti sull'opera il vantaggio esclusivo
di mettere in commercio il programma, e quindi di lucrarvi senza
dover patire e subire danni da illecite concorrenze".
E' interessante anche leggere
il parere del magistrato riguardo alla differenza tra lucro e
profitto: "Invero il fine di lucro connota tutte le fattispecie
focalizzate dall'art. 171 bis, ma il suo significato dev'essere
chiarito. Il termine lucro indica esclusivamente un guadagno
patrimoniale ossia un accrescimento patrimoniale consistente
nell'acquisizione di uno o piu' beni; esso non coincide in linea
di principio con il termine profitto,
che ha un significato ben piu' ampio. Il profitto puo' implicare
sia il lucro: quindi l'accrescimento effettivo della sfera patrimoniale,
che la mancata perdita patrimoniale ossia il depauperamento dei
beni di un soggetto. In altri termini nel profitto puo' rientrare
anche la mancata spesa che un soggetto dovrebbe, per ipotesi,
affrontare per ottenere un bene. Il lucro costituisce solo ed
esclusivamente l'accrescimento positivo del patrimonio; il profitto
anche la sola non diminuzione dello stesso". Proprio a causa
di queste doverose distinzioni tra "lucro" e "profitto"
che avevano aperto una possibile breccia per la depenalizzazione
della copia ad uso personale del software, ancora una volta la
lobby dell'informatica ha utilizzato tutto il potere a sua disposizione
per modificare le norme sul diritto d'autore in direzione contraria
all'orientamento espresso dagli stessi magistrati. Nella nuova
versione dell'articolo 171 bis, infatti le parole "a scopo
di lucro" sono state sostituite con la frase "per trarre
profitto". In pratica dal 26 luglio del 2000 anche chi trae
profitto dalla copia singola di un programma, cioe' chi risparmia
i soldi necessari per comprarlo, va punito con la stessa durezza
riservata a chi copia programmi a scopo di lucro, per rivenderli
clandestinamente e guadagnarci. Nessuno si sognerebbe di dare
da sei mesi a sei anni di galera per aver copiato un CD musicale
di un nostro amico che vogliamo ascoltare con calma a casa nostra.
I "programmi per elaboratore", invece, godono di un
trattamento diverso, e la loro copia ad uso personale e' criminalizzata
e perseguita dalla legge con gli stessi strumenti legislativi,
gli stessi milioni di multa e gli stessi anni di reclusione che
si utilizzano per chi vende in modo sistematico e professionale
copie non autorizzate di software coperto da copyright, attraverso
una rete commerciale di distribuzione clandestina.
Con le modifiche del luglio
2000 apportate alla legge sul diritto d'autore, la punizione
riservata per la copia del software ad uso personale va da sei
mesi a sei anni di carcere, pene analoghe a quelle riservate
in caso di omicidio colposo plurimo, che puo' essere punito con
sei mesi di reclusione. Ancora una volta un tema fondamentale
come il diritto d'autore sul software viene regolato in base
agli interessi e alle pressioni lobbistiche di una categoria
imprenditoriale, anziche' in base alla volonta' popolare e democratica
che dovrebbe essere il fondamento di qualsiasi legge.
In un articolo apparso il
28 luglio 2000 sulla rivista elettronica "Punto Informatico"
(www.punto-informatico.it), Massimo Mantellini ha duramente commentato
le nuove dispozioni in materia di diritto d'autore sul software,
affermando che "e' difficile non vedere in trasparenza la
lunga mano degli industriali del software su una serie di atteggiamenti
che la legge ispira, primi fra tutti quello di porre molta attenzione
alla condanna pubblica ,su
giornali e mezzi di informazione specializzati, dei pirati o
quello di destinare ad iniziative informative antipirateria il
50% di quanto viene sequestrato. Per non parlare della costituzione
di un registro presso la
Questura di quanti lavorino con materiale protetto da copyright.
Una vera e propria azione di controllo degna di un regime sudamericano."
Anche l'avvocato Andrea Monti,
presidente di Alcei (www.alcei.it), L'Associazione per la Liberta'
nella Comunicazione Elettronica Interattiva, ha espresso un parere
seccamente contrario alla nuova normativa. Secondo Monti "e'
evidente che la legge in questione non e' stata concepita sulla
base del diritto ma delle pressioni di potenti gruppi che considerano
il diritto d'autore come 'cosa loro'".
Oltre all'inasprimento delle
pene riservate a chi copia software per uso personale, la nuova
legge sul diritto d'autore contiene anche molti altri aspetti
controversi. Ad esempio la perseguibilita' d'ufficio dei fatti
di
duplicazione abusiva rischia di aggravare la situazione degli
uffici giudiziari penali, gia' oberati di procedimenti da smaltire.
Inoltre l'ampliamento dei poteri della SIAE previsto dalla nuova
legge avra' gravi ripercussioni su tutti gli autori e i programmatori
che sceglieranno di non iscriversi a questa societa' o che non
vorranno apporre il "Bollino Siae" sulle loro opere.
Di fronte a questo nuovo
pasticcio legislativo che ci ha colto di sorpresa sotto l'ombrellone,
rimane ben poco da fare. Una possibile alternativa e' quella
di mettere in atto una forma di boicottaggio del software
commerciale utilizzando solo programmi e sistemi operativi liberi,
come ad esempio il sistema operativo Linux e la suite di programmi
per ufficio "Staroffice", in alternativa ai programmi
prodotti dai "signori del software". Un'altra possibilita',
alla vigilia delle prossime elezioni, e' quella di chiedere al
candidato del nostro collegio elettorale dov'era quando e' stata
approvata la riforma sul diritto d'autore. Probabilmente l'accordo
con i grandi poteri economici dei giganti del software, giudicato
strategico alla vigilia di una scadenza elettorale, potra' trasformarsi
in un boomerang che tornera' indietro a colpire proprio quella
classe politica che credeva di trarre vantaggio dal sostegno
indiscriminato a un forte gruppo di potere e alle bieche misure
repressive che tutelano gli interessi di questo gruppo.
A tempo debito tutti i nodi
vengono al pettine, e l'imminente scadenza elettorale potra'
essere un'ottima occasione per chiedere a chi vorra' rappresentarci
in Parlamento di esprimersi in merito a una legge che tutela
gli interessi delle grandi case produttrici di software ma non
i dirittidelle singole persone, e punisce con la carcerazione
la copia dei programmi, anche se fatta senza scopi commerciali
o criminali, ad uso personale, ad uso didattico, a beneficio
di associazioni, gruppi di volontariato, organizzazioni non governative,
scuole.
E' tempo che la copia ad
uso personale dei programmi, che nulla ha a chevedere con la
cosiddetta "pirateria informatica", esca dalla clandestinita'e
cessi di essere criminalizzata. E' tempo di legalizzare e accettare
la
copia ad uso personale, pratica sociale che affonda le sue radici
nellastoria dell'informatica, come una naturale evoluzione della
tecnologia e dei comportamenti sociali. Il lavoro dei programmatori
non si tutela
mandando in galera altre persone, ma creando le condizioni affinche'
il mondo dell'informatica non sia piu' dominato da nessun monopolio
di fatto che limiti la liberta' di iniziativa nella programmazione.
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